STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “COMUNITÀ SCOUT ITALIANA FOULARD BIANCHI”
regolamento nazionale della comunità scout italiana foulard bianchi
Siglato il 20 gennaio 2020 e registrato il 14 febbraio 2020
Art. 1 – Denominazione-sede-durata
- Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 03.07.2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “COMUNITÀ SCOUT ITALIANA FOULARD BIANCHI – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO”, di seguito indicata anche come “Comunità F.B. OdV”.
- La Comunità F.B. OdV ha sede legale nel Comune di Roma. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del territorio nazionale non comporta modifica statutaria, dovrà essere adottata mediante apposita delibera dell’Assemblea nazionale e successiva comunicazione agli uffici competenti.
- Essa opera in ambito nazionale e internazionale.
- La Comunità F.B. OdV potrà istituire sezioni secondarie presso tutte le regioni in Italia.
- La Comunità F.B. OdV. ha durata illimitata.
Art. 2 – Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “OdV”
- A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione della Comunità F.B. OdV nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “OdV” o l’indicazione di “Organizzazione di volontariato” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’OdV Comunità F.B. diventerà quindi “Comunità scout italiana Foulard bianchi OdV”.
- L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “organizzazione di volontariato” o l’acronimo “OdV” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- Fino all’istituzione del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), l’acronimo “OdV” o l’indicazione di “organizzazione di volontariato” potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l’associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 266 del 1991.
Art. 3 – Scopi e principi fondamentali:
- La Comunità F.B. OdV condivide e fa propri gli scopi ed i principi della Comunità scout italiana Notre Dame de Lourdes Foulard bianchi, nata a Torino il 17 maggio 1958 su iniziativa di persone iscritte all’ASCI e, a partire dal 1974, promossa dal MASCI e dall’AGESCI, la quale accoglie tutti coloro che si riconoscono nella fraternità internazionale delle guide e degli scout e scelgono di impegnare la loro vita secondo lo spirito della Carta dei Foulard bianchi nel servizio agli ammalati, assumendo le proprie responsabilità di adulti cristiani e cattolici, approfondendo la propria fede e la propria vita spirituale nella meditazione e nella realizzazione del messaggio di Lourdes e sviluppando la propria vocazione pedagogica, che è quella di educare i giovani a servire quanti vivono nel mondo della sofferenza, secondo lo spirito della Hospitalité Notre-Dame de Lourdes, secondo i principi della Carta di Comunità e del Regolamento.
- La Comunità F.B. OdV, e per essa la Comunità scout italiana Foulard bianchi, per quanto di necessità si collega istituzionalmente all’AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) ed al MASCI (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani), associazioni riconosciute dai rispettivi organismi internazionali. Essa è aperta, nello spirito della Carta di Comunità, alle altre associazioni scout cristiane e cattoliche riconosciute dalla CEI o ai membri delle associazioni riconosciute dall’Organizzazione Mondiale dello scoutismo.
- La Comunità F.B. OdV persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale come previsto dall’art. 5 del Codice del Terzo Settore.
- La Comunità F.B. OdV non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- Eventuali utili o avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 4 – Soci
- Sono soci della Comunità F.B. OdV tutti coloro che fanno parte della Comunità scout italiana Foulard bianchi nelle due qualità di novizi o di titolari, come previsto dagli artt. 3, 4 e 5 del regolamento della Comunità scout italiana Foulard bianchi, i quali ne condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
- La qualità di socio viene assunta a seguito della comunicazione di censimento e pagamento della quota effettuato presso la regione F.B. di appartenenza, che il responsabile regionale della Comunità scout italiana Foulard bianchi farà alla Comunità F.B. OdV e viene ratificata dal Consiglio direttivo.
- Il socio svolge la propria attività in favore dell’organizzazione e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.
- L’attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo; ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.
- Tutti i soci hanno diritto di:
- partecipare a tutte le attività promosse dalla Comunità F.B. OdV;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli organi direttivi della Comunità F.B. OdV.
- La qualifica di socio si perde per dimissioni volontarie, esclusione, decesso, mancato pagamento della quota della Comunità.
- Tutti i distintivi, il marchio Foulard bianchi, la Carta di Comunità depositata a Lourdes, i libri delle presenze scout depositati a Lourdes e Loreto la bandiera della Comunità, sono di proprietà della Comunità scout italiana Foulard bianchi (così come individuati nell’allegato 1 del regolamento della Comunità stessa) e potranno essere utilizzati dall’organizzazione.
Art. 5 – Organi della Comunità F.B. OdV
- Gli organi della Comunità F.B. OdV sono: l’assemblea dei soci, il consiglio direttivo e il presidente.
- L’assemblea dei soci è l’organo sovrano della Comunità F.B. OdV; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria, e può essere convocata per gli adempimenti ordinari anche in forma delegata.
- L’assemblea è convocata dal presidente almeno una volta l’anno per gli adempimenti statutari e, comunque, ogni volta che il consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.
- La convocazione dell’assemblea deve essere effettuata almeno trenta giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail o lettera cartacea e pubblicazione dell’avviso sulla home page del sito web della Comunità F.B. OdV. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
- Partecipano all’assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto.
- Nel caso di assemblea convocata per delegati, ogni sezione regionale provvederà a nominare un delegato e un supplente in caso di necessità;
- All’assemblea dei soci è ammessa la partecipazione con delega; ogni socio non può avere più di una delega.
Art. 6 – Compiti dell’assemblea
- All’Assemblea dei soci spettano i seguenti compiti:
IN SEDE ORDINARIA (plenaria o per delegati)
- determina le linee generali programmatiche dell’attività della Comunità F.B. OdV;
- approva il rendiconto economico-finanziario dell’anno trascorso e il preventivo dell’anno seguente;
- delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
IN SEDE ORDINARIA (plenaria)
- eleggere il presidente, il consiglio direttivo e l’organo di controllo, stabilendone il numero dei componenti;
IN SEDE STRAORDINARIA (assemblea plenaria):
- delibera sulla trasformazione, fusione e scioglimento della Comunità F.B. OdV;
- delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno
- L’assemblea ordinaria, presieduta dal presidente, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci presenti fisicamente o per delega, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti fisicamente o per delega.
- L’assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei soci, presenti personalmente o per delega, su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.
- L’assemblea straordinaria, presieduta dal presidente, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita con la presenza fisica o per delega di almeno due terzi degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti personalmente o per delega.
- Per deliberare lo scioglimento della Comunità F.B. OdV e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti personalmente o per delega.
- Tutte le delibere assembleari e i rendiconti saranno debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, e saranno a disposizione dei soci che li richiedano.
Art. 7 – Il Consiglio direttivo
- Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo e gestionale della Comunità F.B. OdV ed è eletto dall’Assemblea ogni 4 anni. Esso è composto da un minimo di tre a un massimo di ventuno membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. Il numero dei componenti del Consiglio direttivo deve essere comunque dispari. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.
Fa parte del consiglio direttivo, senza diritto di voto, l’Assistente spirituale, il quale deve essere un Foulard Bianco titolare e viene nominato dal Presidente in base ai criteri di cui all’art. 14 della Carta della Comunità Italiana Foulard Bianchi. - Il consiglio direttivo nomina un segretario e un tesoriere. Al presidente, che ha la rappresentanza legale della Comunità F.B. OdV, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.
- Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Comunità F.B. OdV.
Al Consiglio Direttivo competono in particolare:
- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione della Comunità F.B. OdV;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali della Comunità F.B. OdV;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’assemblea per delegati entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- l’ammontare delle quote sociali;
- la redazione e l’approvazione dei regolamenti e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all’approvazione dell’assemblea plenaria;
- la delibera sull’ammissione di nuovi soci;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
- Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta l’anno ovvero ogni qual volta il presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto o e-mail da recapitarsi almeno sette giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario e il luogo della seduta.
- Le riunioni del consiglio direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.
- Le sedute e le deliberazioni del consiglio verbalizzate in un documento sottoscritto dal presidente e dal segretario.
- Il consiglio direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il presidente o, in caso di suo impedimento, il consigliere più anziano, dovrà convocare l’assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione.
Art. 8 – Il Presidente
- Il presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale della Comunità F.B. OdV. È eletto dall’assemblea dei soci, insieme ai membri del consiglio direttivo, ogni quattro anni.
- Egli presiede le assemblee e il consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’assemblea e del consiglio direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.
- Il presidente provvede all’adempimento di tutti gli articoli di legge.
Art. 9 – Segretario e tesoriere
- Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri.
- Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile della Comunità F.B. OdV redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal consiglio direttivo.
Al tesoriere spetta la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
Art. 10 – Organo di controllo
- L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.
Art. 11- Patrimonio ed esercizio finanziario
- Il patrimonio della Comunità F.B. OdV è costituito da:
- beni mobili ed immobili di proprietà della Comunità F.B. OdV;
- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- proventi eventualmente conseguiti dala Comunità F.B. OdV per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.
- All’OdV Comunità F.B. è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
- LaComunità F.B. OdV ha l’obbligo di impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.
- Il bilancio di esercizio della Comunità F.B. OdV è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.
- Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
Il consiglio direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire la rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Comunità F.B. OdV, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
- Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, la Comunità F.B. OdV, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.
Art. 12 – Responsabilità ed assicurazione dei soci
- I soci che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017 presso le associazioni scout di appartenenza.
Art. 13 – Scioglimento
- Lo scioglimento della Comunità F.B. OdV è deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci su proposta del consiglio direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni di volontariato con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.1996, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 14 – Norme finali
- La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, e il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il consiglio direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l’associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla Legge n. 266 del 1991e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.
Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all’Atto Costitutivo.